Il Perdono di Assisi

Ogni anno, dalle 12.00 dell’1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto, in tutte le chiese francescane e in tutte le chiese cattedrali e parrocchiali si può ottenere l’indulgenza plenaria detta “Perdono di Assisi”.

 

 

 

Come ogni anno, dalle 12.00 dell’1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto, in tutte le chiese francescane e in tutte le chiese cattedrali e parrocchiali si può ottenere l’indulgenza plenaria detta “Perdono di Assisi”.

Come si ottiene – L’indulgenza si può acquisire, una sola volta per sé o per un defunto, dalle 12 dell’1 agosto alla mezzanotte del 2, visitando una chiesa francescana o qualunque altra chiesa in cui si celebra abitualmente, e recitando il «Padre Nostro» e il «Credo». Nella settimana precedente o in quella seguente si devono adempiere le tre solite condizioni: Confessione e Comunione sacramentali e una preghiera (un «Padre Nostro», un’«Ave Maria», o un’altra a scelta) secondo l’intenzione del Sommo Pontefice.

La storia. La tradizione fa risalire il tutto alla notte del 1216. Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente dilagò nella chiesina una fortissima luce e Francesco vide l’altare rivestito di luce e alla sua destra la Sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signore.
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati verranno a visitare questa chiesa, gli conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe». «Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande – gli disse il Signore – ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia questa indulgenza» E Francesco si presentò subito dal Pontefice, Onorio III, che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli raccontò la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà – i cardinali ritenevano che questa concessione avrebbe arrecato danno a quella di Terra Santa e a quella degli apostoli Pietro e Paolo – dette la sua approvazione.
Poi disse: «Per quanti anni vuoi questa indulgenza?». Francesco scattando rispose: «Padre Santo, non domando anni, ma anime». E felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo richiamò: «Come non vuoi nessun documento?». E Francesco: «Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manifestare l’opera sua; io non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli angeli i testimoni». E qualche giorno più tardi insieme ai vescovi dell’Umbria, al popolo convenuto alla Porziuncola, disse tra le lacrime: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso».

Come è cambiata nel tempo – Nel tempo l’indulgenza ha mantenuto la sua identità anche se è cambiato qualcosa nella sua durata. Ora è riservata a tutte le chiese francescane e parrocchiali, dal mezzogiorno del 1° agosto fino al giorno successivo, proprio in onore della chiesa della Porziuncola. A Santa Maria degli Angeli l’indulgenza plenaria può essere invece acquisita quotidianamente e Francesco la volle così, quindi nella forma più estesa, perché rimette ogni pena temporale se chi la chiede è realmente pentito e lontano dal male. I pellegrini, che un tempo provenivano per lo più dall’Abruzzo, «passano» sotto la porta della piccola chiesa, custodita nella Basilica, per ottenere la grazia, frutto di pace interiore con Dio e con se stessi.

 

 

IL DONO DELL’INDULGENZA

Il dono dell’indulgenza manifesta la pienezza della misericordia di Dio, che viene espressa in primo luogo nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione.
Questa antica pratica, circa la quale non sono mancate incomprensioni storiche, va bene compresa ed accolta.

La riconciliazione con Dio, pur essendo dono della misericordia di Dio, implica un processo in cui l’uomo è coinvolto nel suo impegno personale e la Chiesa nel suo compito sacramentale. Il cammino di riconciliazione ha il suo centro nel sacramento della Penitenza, ma anche dopo il perdono del peccato, ottenuto mediante tale sacramento, l’essere umano rimane segnato da quei “residui” che non lo rendono totalmente aperto alla grazia ed ha bisogno di purificazione e di quel rinnovamento totale dell’uomo in virtù della grazia di Cristo, per ottenere il quale, il dono dell’indulgenza gli è grandemente di aiuto.

 

RICHIAMI DI INDOLE GENERALE SULLE INDULGENZE

1. L’indulgenza è così definita nel Codice di Diritto Canonico (can. 992) e nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1471): “L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi”.

2. In generale, l’acquisto delle Indulgenze esige determinate condizioni (qui sotto, numeri 3-4), e l’adempimento di determinate opere.

3. Per ottenere le Indulgenze, sia plenarie che parziali, occorre che, almeno prima di compiere gli ultimi adempimenti dell’opera indulgenziata, il fedele sia in stato di grazia.

4. L’indulgenza plenaria si può ottenere solo una volta al giorno. Ma per conseguirla, oltre lo stato di grazia, è necessario che il fedele
– abbia la disposizione interiore del completo distacco dal peccato, anche solo veniale;
– si confessi sacramentalmente dei suoi peccati;
– riceva la SS.ma Eucaristia (è meglio certamente riceverla partecipando alla S. Messa; ma per l’Indulgenza è necessaria solo la S. Comunione);
– preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

5. E’ conveniente, ma non è necessario che la Confessione sacramentale, e specialmente la Santa Comunione e la preghiera per le intenzioni del Papa si facciano nello stesso giorno in cui si compie l’opera Indulgenziata; ma è sufficiente che questi Sacri riti e preghiere si compiano entro alcuni giorni (circa 20) prima o dopo l’atto indulgenziato. La preghiera secondo la mente del Papa è lasciata alla scelta del fedele, ma si suggerisce un “Padre Nostro” e un’ “Ave Maria”. Per diverse Indulgenze plenarie, è sufficiente una Confessione sacramentale, ma si richiede una distinta Santa Comunione e una distinta prece secondo la mente del Santo Padre per ciascuna Indulgenza plenaria.

6. I confessori possono commutare, in favore di coloro che siano legittimamente impediti, sia l’opera prescritta sia le condizioni richieste (eccetto, ovviamente il distacco dal peccato anche veniale).

7. Le indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o alle anime dei defunti, ma non sono applicabili ad altre persone viventi sulla terra.

“Le indulgenze non costituiscono un espediente facile per evitare la necessaria penitenza dei peccati, ma offrono piuttosto un conforto, che i singoli fedeli, umilmente consci della loro debolezza, trovano nel corpo mistico di Cristo, il quale coopera alla loro conversone con la carità, con l’esempio e con la preghiera”. (Paolo VI)

LE INDULGENZE NEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

(Catechismo della Chiesa Cattolica – Parte Seconda, Sezione Seconda, Capitolo Secondo, Articolo 4, X)

1471. La dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa sono strettamente legate agli effetti del sacramento della Penitenza.

Che cos’è l’indulgenza?

“L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.

L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, Normae 1-3, AAS 59 (1967), 5-24]. Le indulgenze possono essere applicate ai vivi o ai defunti.

Le pene del peccato

1472. Per comprendere questa dottrina e questa pratica della Chiesa bisogna tener presente che il peccato ha una duplice conseguenza. Il peccato grave ci priva della comunione con Dio e perciò ci rende incapaci di conseguire la vita eterna, la cui privazione è chiamata la “pena eterna” del peccato. D’altra parte, ogni peccato, anche veniale, provoca un attaccamento malsano alle creature, che ha bisogno di purificazione, sia quaggiù, sia dopo la morte, nello stato chiamato Purgatorio. Tale purificazione libera dalla cosiddetta “pena temporale” del peccato. Queste due pene non devono essere concepite come una specie di vendetta, che Dio infligge dall’esterno, bensì come derivanti dalla natura stessa del peccato. Una conversione, che procede da una fervente carità, può arrivare alla totale purificazione del peccatore, così che non sussista più alcuna pena [Cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1712-1713; 1820].

1473. Il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato. Rimangono, tuttavia, le pene temporali del peccato. Il cristiano deve sforzarsi, sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere e, venuto il giorno, affrontando serenamente la morte, di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato; deve impegnarsi, attraverso le opere di misericordia e di carità, come pure mediante la preghiera e le varie pratiche di penitenza, a spogliarsi completamente dell’“uomo vecchio” e a rivestire “l’uomo nuovo” [Cf Ef 4,24 ].

Nella comunione dei santi

1474. Il cristiano che si sforza di purificarsi del suo peccato e di santificarsi con l’aiuto della grazia di Dio, non si trova solo. “La vita dei singoli figli di Dio in Cristo e per mezzo di Cristo viene congiunta con legame meraviglioso alla vita di tutti gli altri fratelli cristiani nella soprannaturale unità del Corpo mistico di Cristo, fin quasi a formare una sola mistica persona” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5].

1475. Nella comunione dei santi “tra i fedeli, che già hanno raggiunto la patria celeste o che stanno espiando le loro colpe nel Purgatorio, o che ancora sono pellegrini sulla terra, esiste certamente un vincolo perenne di carità ed un abbondante scambio di tutti i beni” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5]. In questo ammirabile scambio, la santità dell’uno giova agli altri, ben al di là del danno che il peccato dell’uno ha potuto causare agli altri. In tal modo, il ricorso alla comunione dei santi permette al peccatore contrito di essere in più breve tempo e più efficacemente purificato dalle pene del peccato.

1476. Questi beni spirituali della comunione dei santi sono anche chiamati il tesoro della Chiesa, che non “si deve considerare come la somma di beni materiali, accumulati nel corso dei secoli, ma come l’infinito ed inesauribile valore che le espiazioni e i meriti di Cristo hanno presso il Padre ed offerti perché tutta l’umanità fosse liberata dal peccato e pervenisse alla comunione con il Padre; è lo stesso Cristo redentore, in cui sono e vivono le soddisfazioni ed i meriti della sua redenzione” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5].

1477. “Appartiene inoltre a questo tesoro il valore veramente immenso, incommensurabile e sempre nuovo che presso Dio hanno le preghiere e le buone opere del la beata Vergine Maria e di tutti i santi, i quali, seguendo le orme di Cristo Signore per grazia sua, hanno santificato la loro vita e condotto a compimento la missione affidata loro dal Padre; in tal modo, realizzando la loro salvezza, hanno anche cooperato alla salvezza dei propri fratelli nell’unità del Corpo mistico” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5].

Ottenere l’indulgenza di Dio mediante la Chiesa

1478. L’indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità [Cf Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio di Trento: Denz. Schönm., 1835].

1479. Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro peccati.

LE INDULGENZE NEL DIRITTO CANONICO

(Codice di diritto Canonico – Libro Quarto, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo IV)

Can. 992 – L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.

Can. 993 – L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.

Can. 994 – Ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie.

Can. 995 – §1. Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal diritto o è concessa dal Romano Pontefice.
§2. Nessuna autorità sotto il Romano Pontefice può comunicare ad altri la facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad essa concesso espressamente dalla Sede Apostolica.

Can. 996 – §1. È capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.
§2. Per lucrare di fatto le indulgenze il soggetto capace deve avere almeno l’intenzione di acquistarle e adempiere le opere ingiunte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, a tenore della concessione.

Can. 997 – Per quanto attiene alla concessione e all’uso delle indulgenze, debbono essere inoltre osservate le altre disposizioni che sono contenute nelle leggi peculiari della Chiesa.